Whistleblowing

aggiornato il 1/8/2023

La disciplina del c.d. ”whistleblowing”, introdotta nell’ordinamento al fine di contrastare eventuali fenomeni corruttivi nell’ambiente di lavoro, prevede una specifica tutela per il segnalante che voglia segnalare un illecito, in modo che questi possa agire senza il timore di subire conseguenze pregiudizievoli nei suoi confronti.

Per segnalante si intende: colui che è testimone di un illecito o di un’irregolarità sul luogo di lavoro e decide di fare una segnalazione a riguardo. Rientrano nella definizione di segnalanti i dipendenti a tempo determinato, indeterminato, gli stagisti, i dirigenti, gli amministratori, i collaboratori, i consulenti, i collaboratori di una impresa fornitrice di beni o di servizi.

Ai sensi dell’art. 54 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, e successive modifiche ed integrazioni, colui che intenda segnalare le condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro con il GECT Euregio Senza Confini, può farlo utilizzando l’apposita piattaforma adottata da il GECT Euregio Senza Confini in linea con quanto stabilito dalla normativa vigente e dalle Linee Guida dell’A.N.AC. in materia, accessibile al seguente indirizzo https://gecteuregiosenzaconfini.whistleblowing.it

La segnalazione deve riguardare esclusivamente condotte illecite e non potrà pertanto essere utilizzata dal segnalante per inviare rimostranze di carattere personale che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro.

Documenti